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Denominazioni di Origine

Denominazioni di Origine



DOP e IGP vs DOC, DOCG e IGT

A partire dal 1992, il Consiglio europeo ha adottato un quadro giuridico relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. Tali prodotti beneficiano di un sistema in grado di proteggere determinate denominazioni attraverso la loro registrazione.


Il quadro legislativo comunitario che prevedeva per il comparto vitivinicolo una suddivisione dei vini tra vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) e vini da tavola; si è rivelato ben presto imperfetto.


La via italiana alla qualità, definita dalla Legge 164/1992 e inserita nell’ambito della suddetta classificazione, prevede due tipologie di vini VQPRD, i vini DOC e quelli a Denominazione d’Origine Controllata e Garantita (DOCG), e una tipologia di vini da tavola con indicazione geografica, i vini IGT, Indicazione Geografica Tipica.
Il recepimento della necessità di migliorare il quadro giuridico europeo ha portato il 20 Marzo 2006 all’adozione da parte del Consiglio dei Ministri dell’UE dei regolamenti 509/2006 e 510/2006.


Dal 1° agosto 2009 si recepisce in Italia il reg. 479 del 2008 che prevede una netta divisione tra i vini con denominazione di origine e quelli senza:
- Vini con indicazione geografica (D.O.P. e I.g.P.);
- Vini senza Indicazione geografica (Vini generici o con indicazione del solo vitigno).


La sigla DOP (denominazione di Origine Protetta) estende la tutela del marchio nazionale DOC e DOCG(Denominazione di Origine Controllata) a tutto il territorio europeo e, con gli accordi internazionali GATT, anche al resto del mondo. Tutta la produzione, la trasformazione e l’elaborazione del prodotto devono avvenire nell’area delimitata.
Per i vini DOC e DOCG sono inoltre previste ulteriori specificazioni:
Classico: la dicitura “Classico” o “Storico” (quest’ultima riservata ai vini spumanti) indica che il vino è stato prodotto in una sottozona di una DOC o DOCG che può vantare trascorsi più antichi e prestigiosi del restante territorio cui la denominazione si riferisce. 
Riserva: la qualifica “Riserva” è attribuita ai vini DOC o DOCG che hanno sostenuto un invecchiamento (affinamento compreso) più lungo rispetto a quello previsto dal disciplinare di riferimento di almeno: – 2 anni per i vini rossi – 1 anno per i vini bianchi e gli spumanti fermentati in autoclave (“Metodo Martinotti” o “Metodo Charmat”) – 3 anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia
Superiore: la specificazione “Superiore” individua vini DOC o DOCG per i quali si stabilisce una resa per ettaro inferiore di almeno il 10% rispetto a quanto previsto dal disciplinare, allo scopo di migliorare le qualità organolettiche del vino e innalzare la gradazione alcolica di almeno lo 0,5% al di sopra dello standard di riferimento


 La sigla IGP (Indicazione Geografica Protetta) introduce un livello di tutela qualitativa che privilegia le tecniche di produzione rispetto al vincolo territoriale. La sigla identifica un prodotto originario di una regione e di un paese le cui qualità e caratteristiche si possono ricondurre all’origine geografica. Almeno una fase della produzione, trasformazione ed elaborazione deve avvenire nell’area delimitata.
Questi vini prendono il nome dalla zona geografica di produzione dell’uva da cui sono ottenuti (per almeno l’85%). Sono ammesse in Italia le denominazioni di Vin de pays e di Landweine là dove vigono regole di bilinguismo.


Il Vino Varietale è quello derivante per almeno l’85% da una certa varietà d’uva. Può riportare in etichetta l’indicazione del vitigno principale. Sono ammissibili però solo vini varietali da vitigni internazionali (Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Sauvignon, Syrah). L’indicazione dell’annata è facoltativa.


Vino (ex Vino da Tavola)
I vini che appartengono a questa categoria derivano da uve autorizzate senza vincoli di territorialità o tipolgia di vitigno e senza l’esigenza di aderire ad un particolare disciplinare. Sull’etichetta è facoltativa l’indicazione del colore (rosso, bianco o rosato) e dell’annata. E’ espressamente vietato il riferimento ai vitigni.
Anche se requisiti e controlli sono inferiori rispetto alle categorie precendenti, si possono spesso trovare prodotti interessanti in questa categoria per il solo fatto di non aver trovato spazio all’interno delle regole di quelle precedenti.