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Disciplinari



Montepulciano d'Abruzzo D.O.C.
Disciplinare di produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo DOC.

Art. 1. - La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» è riservata al vino, nelle tipologie rosso e cerasuolo, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2. - Il vino «Montepulciano d'Abruzzo» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno «Montepulciano»; possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati od autorizzati per le provincie di Pescara, Chieti, L'Aquila e Teramo da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Art. 3. - Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» devono esser prodotte nella circoscrizione territoriale della regione abruzzese e ottenute unicamente da vigneti ubicati in terreni collinari o di altopiano, la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno, nonché da quelli degradanti verso il mare con esclusione dei fondovalle umidi. In particolare i territori interessati alla produzione del vino «Montepulciano d'Abruzzo» comprendono: 1) In provincia di Chieti l'intero territorio dei comuni di: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrognia, Orsogna, Ortona, Paglieta, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri; e parte dei comuni di: Roccamontepiano e Fara F. Petri: rimangono inclusi i territori comunali siti ad est della provinciale Serramonacesca Roccamontepiano ed, a nord della strada vicinale, parte in carrareccia e parte brecciata, Roccamontepiano-Fara F. Petri, che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232 e, del comune di Fara F. Petri, la zona ad est del fiume Foro e del fosso Vesola-San Martino; Guardiagrele: zona est della strada provinciale che collega i territori comunali di Filetto con Casoli, passante per la stazione di Guardiagrele e di San Domenico; Palmoli: zona a nord del Fosso dell'Immerse e ad est del Fosso di Fonte Carracina. 2) In provincia dell'Aquila l'intero territorio di comuni di: Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, fontevecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina aterno, Morino, Ofena, pacentro, Poggio, Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo, Valle roveto, Secinaro, Sulmona, Tione, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito. 3) In provincia di Pescara l'intero territorio dei comuni di: Alanno, Bolognano, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Cugnoli, Elice, Loreto Aprutino, Manoppello, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Spoltore, Tocca Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli; e parte dei comuni di: Farindola: zona ad est delle strade provinciali: Penne-Arista bivio Cupoli-Farindola, Farindola-Montebello di Bertona; Montebello di Bertona: zona ad est delle strade provinciali Montebello-Farindola e Montebello Vestea; Brittoli: zona ad est di una linea di delimitazione - con orientamento nordsud rappresentata dalla strada Brittoli-Vicoli, nel tratto che va dal confine comunale a Brittoli, dal sentiero che partendo dalla suddetta strada, ne pressi di Brittoli, tocca le quote 631, 547 e 614, ed un tratto della carreggiabile, sita ad est dell'abitato S.Vito, che va ad incontrare la carrareccia che passa per F.te Canale e porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a pezzigliari e da qui prosegue fino al confine comunale (quota 542); Corvara: zona ad est di una linea di delimitazione - con orientamento nord-sud rappresentata dal sentiero che partendo dal confine comunale (quota 542), nei pressi della quota 581 incontra e segue, sempre verso sud, la mulattiera che tocca la quota 561 e quindi a quota 572 prosegue con la carrareccia prima, e con la strada poi, che passa Corvara. Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero e la mulattiera che passa per il cimitero e per la quota 719 ed a colle Pizzuto incontra il limite comunale; Pescosansonesco: zona ad est di una linea di delimitazione - con orientamento nord-sud rappresentata dalla mulattiera che partendo dal limite comunale, tocca le quote 661, 608, 579 e nei pressi dell'abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente - poco dopo - sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a quota 574. La delimitazione segue poi la suddetta mulattiera che, prima di giungere a C.le Grotta, abbandona per congiungersi, nei pressi del km 8.630, alla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che segue circa 250 m dove incontra e segue il sentiero che, dopo aver toccato quota 410, giunge al limite comunale; Lettomanoppello: zona a nord di una linea di delimitazione - con orientamento est-ovest costituita dalla mulattiera che partendo dal F.sso Pignataro giunge a quota 492 e prosegue, verso sud, per la carrareccia che porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di Conicella segue verso ovest il canale che si immette sul F. Lavinio, coincidente con il confine comunale; Serramonacesca: zona a nord della strada provinciale Manoppello Serramonacesca e del fiume Alento. 4) In provincia di Teramo l'intero territorio dei comuni di: Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Santo Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Frignano del comune di Isola del Gran Sasso d'Italia.

Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che rispondono alle condizioni di cui al primo comma del precedente articolo 3. È vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino «Montepulciano d'Abruzzo», non deve essere superiore a 140 q.li per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5. - Le operazioni di vinificazione, conservazione e invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata. Il vino «Montepulciano d'Abruzzo» rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve; la tipologia «cerasuolo» può essere immessa al consumo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al , «Montepulciano d'Abruzzo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11 %. Le uve destinate alla produzione del vino «Montepulciano d'Abruzzo», designato con una menzione geografica aggiuntiva di cui all'articolo 6 della legge n. 164/1992 e di quello avente diritto alla qualificazione «riserva» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5%. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. È consentito solo l'arricchimento con mosto concentrato rettificato (Mcr) nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia. Qualora le uve di cui all'articolo 2 vengano vinificate in presenza della buccia per un limitato periodo di fermentazione, è concesso al vino ottenuto, in considerazione del suo colore, rosso ciliegia, l'uso in etichetta della specificazione «cerasuolo».

Art. 6. - Il vino «Montepulciano d'Abruzzo», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: Tipologia «rosso»; -colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, con tendenza all'arancione se invecchiato; -odore: vinoso, tenue e gradevole; -sapore: asciutto, morbido, sapido, leggermente tannico; -titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; -acidità totale minima: 5 per mille; -estratto secco netto minimo: 18 per mille. Tipologia «cerasuolo»; -colore: rosso ciliegia più o meno carico; -odore: gradevole, delicatamente vinoso, fruttato, fine e intenso; -sapore: secco, morbido, armonico, delicato con retrogusto gradevolmente mandorlato; -titolo alcolometrico volumico totàle minimo: 11,5%; -acidità totale minima; 5 per mille; -estratto secco netto minimo: 16 per mille. È facoltà del ministro dell'Agricoltura e delle Foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto. Il vino «Montepulciano d'Abruzzo» designato con una menzione geografica aggiuntiva di cui all'articolo 6 della legge n. 164/1992 all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12%. Il vino «Montepulciano d'Abruzzo» rosso designato con una menzione geografica aggiuntiva di cui al comma precedente può fregiarsi della menzione «riserva» qualora all'atto dell'immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5% e sia stato sottoposto a un periodo minimo di invecchiamenlo obbligatorio di almeno due anni, di cui sei mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 7. - Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata 'Montepulciano d'Abruzzo' è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «superiore», «scelto», «selezionato» e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenua», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia. E' consentito l'utilizzo delle menzioni geografiche aggiuntive di cui all'art. 6 della legge n. 164/1992 e riferite ai comuni, frazioni e località compresi nell'area di cui al precedente art. 3, nel rispetto delle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Nella designazione del vino D.O.C. «Montepulciano d'Abruzzo» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo», vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n.164.