77

Disciplinari



Dolcetto d'Acqui D.O.C.
Il vino "Dolcetto d'Acqui" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Dolcetto al 100%.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente l'intero territorio dei comuni di: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Ricaldone, Cassine, Strevi, Rivalta Bormida, Castelnuovo Bormida, Sezzadio, Terzo, Bistagno, Ponti, Castelletto d'Erro, Denice, Montechiaro, Spigno Monferrato, Cortosio, Pinzone, Morbello,Grognardo, Cavatore, Melasso, Visone, Orsara Bormida.
La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovra' superare i 95 q.li. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Dolcetto d'Acqui" una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 11.
Il vino "Dolcetto d'Acqui" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso con tendenza al rosso mattone con l'invecchiamento;
odore: vinoso, attenuato, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, gradevolmente mandorlato o amarognolo;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,50;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
Il vino "Dolcetto d'Acqui" ottenuto da uve aventi una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a gradi 12 ed immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima di gradi 12,5, puo' portare in etichetta la qualificazione " superiore " a condizione che sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno un anno.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Dolcetto d'Acqui" puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purche' veritiera e documentabile.