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Disciplinari



Dolcetto d'Asti D.O.C.
Il vino "Dolcetto d’Asti" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Dolcetto.

Le uve devono essere prodotte in quelle zone dell’astigiano più idonee a produzioni con le caratteristiche ed il pregio previsti dal presente disciplinare di produzione.
Tale zona comprende:
a) l’intero territorio dei comuni di Bubbio, Cassinasco, Castelboglione, Castelletto Molina, Castel Rocchero, Cessole, Fontanile, Loazzolo, Maranzana, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, S. Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;
b) la porzione di territorio situata sulla destra orografica del torrente Belbo dei comuni di Calamandrana, Canelli, Nizza Monferrato.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve essere superiore a 80 quintali. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Dolcetto d’Asti" una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Il vino "Dolcetto d’Asti" all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino vivo;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di moderata acidità;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Il vino "Dolcetto d’Asti" che provenga da uve con gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a gradi 12 e venga immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima di gradi 12,50 se invecchiato per almeno un anno - a partire dal 1 gennaio successivo all’annata di produzione delle uve - può portare in etichetta la qualificazione "Superiore".