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Disciplinari
Freisa d'Asti D.O.C.
La disciplinare del vino Freisa d'Asti DOC prevede che deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Freisa.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente il territorio collinare della provincia di Asti, esclusi pertanto i territori comunali di Cellarengo d’Asti e Villanova d’Asti.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura argilloso - calcarea ed argilloso – sabbiosa.
La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 95 q.li. Di tale produzione le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all’art. 1 non dovranno superare gli 80 q.li per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso una accurata cernita.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono venire effettuate nell’interno della zona di produzione. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio delle provincie di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino Freisa d’Asti una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,50.
Il vino Freisa d'Asti all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso granato o cerasuolo piuttosto chiaro, con tendenza a leggero arancione quando il vino invecchia;
sapore: amabile, fresco con sottofondo assai gradevole di lampone. Nel tipo secco e con breve invecchiamento, delicatamente morbido;
profumo: caratteristico delicato di lampone e di rosa;
gradazione alcolica complessiva minima: 11°;
acidità totale : 5,5 per mille;
estratto secco netto : 20 per mille;
Il vino Freisa d’Asti, ottenuto da uve che abbiano una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 11,50, qualora venga invecchiato fino al 1 novembre dell’anno successivo a quello di vendemmia, può portare in etichetta la specificazione aggiuntiva di "superiore".
La denominazione di origine controllata Freisa d’Asti può essere utilizzata per designare i vini "spumante naturale" e "frizzante naturale" ottenuti mediante rifermentazione dello zucchero naturale residuato nel vino amabile o dolce, conservato secondo pratiche enologiche di filtrazione ripetuta e/o refrigerazione.
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