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Disciplinari



Freisa di Chieri D.O.C.
Il vino "Freisa di Chieri" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Freisa al 100%.

Il vino "Freisa di Chieri" deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Freisa prodotto esclusivamente nel territorio dei comuni di: Chieri, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Pavarolo, Baldissero Torinese, Montaldo Torinese, Mombello Torinese, Andezeno, Arignano, Moriondo Torinese, Marzentino e Riva presso Chieri.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non dovrà superare gli 80 q.li. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Freisa di Chieri" una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,5.

Il vino "Freisa di Chieri" può essere preparato nel tipo secco o nel tipo amabile; all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Freisa secco:
colore: rosso rubino non troppo intenso;
odore: fine che ricorda quello del lampone e ella viola;
sapore: asciutto, acidulo che con l'invecchiamento diventa più delicato;
gradazione alcolica complessiva minima: 11 gradi;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille

Freisa amabile:
colore: rosso rubino non troppo intenso;
odore: delicato che ricorda lontanamente il lampone;
sapore: amabile, aromatico;
gradazione alcolica complessiva minima: 7 gradi di alcol svolto; complessivo 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Il vino "Freisa di Chieri" ottenuto da uve che abbiano una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11,5%, qualora venga invecchiato fino al 1° novembre dell’anno successivo a quello della vendemmia, può portare in etichetta la specificazione aggiuntiva "superiore".
La denominazione di origine controllata "Freisa di Chieri" può essere utilizzata per designare i vini "spumante" e "frizzante".