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Disciplinari



Ruche' di Castagnole Monferrato D.O.C.
La disciplinare del vino Ruché di Castagnole Monferrato DOC prevede che deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Ruché per almeno il 90/%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve dei vitigni Barbera e/o Brachetto presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Asti: Castagnole Monferrato, Grana, Montemagno, Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo e Viarigi.

La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 90 quintali. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino Ruché di Castagnole Monferrato una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,5.

Il vino Ruché di Castagnole Monferrato all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino non troppo carico con leggeri riflessi violacei talvolta anche tendenti all'aranciato;
sapore: secco o amabile, armonico, talvolta leggermente tannico, di medio corpo con leggera componente aromatica;
profumo: intenso persistente leggermente aromatico, fruttato;
gradazione alcolica complessiva minima: 12 °
acidità totale : 5 per mille;
estratto secco netto : 20 per mille;

Alla denominazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "vecchio", "riserva" e simili.