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Disciplinari



Dolcetto delle Langhe Monregalesi D.O.C.
Il vino "Dolcetto delle Langhe Monregalesi" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Dolcetto al 100%.

La zona di produzione del vino "Dolcetto delle Langhe Monregalesi" comprende l'intero territorio dei comuni di Briaglia, Castellano Tanaro, Igliano, Marsaglia, Niella Tanaro e parzialmente il territorio dei comuni di: Carrù, Mondovì, Murazzano, Piozzo, S. Michele Mondovì e Vicoforte.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 70 q.li. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Dolcetto delle Langhe Monregalesi" una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,50.

Il vino "Dolcetto delle Langhe Monregalesi" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino vivo;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, amarognolo, di moderata acidità, di discreto corpo;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11 ;
acidità totale fissa minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro.

Il vino "Dolcetto delle Langhe Monregalesi"che provenga da uve con una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a gradi 11,50 e venga immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima di gradi 12, qualora venga invecchiato per almeno un anno.